1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:
«4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale».
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:
«2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448».
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato:
a) per l'articolo 1, in 96.000 euro per il 2006, in 225.000 euro per il 2007, in
b) per l'articolo 2, in 900.000 euro per il 2006 e in 1.728.000 euro a decorrere dal 2007.
2. Al complessivo onere di cui al comma 1, valutato in 996.000 euro per il 2006, 2.007.000 euro per il 2007, 2.142.000 euro per il 2008 e 2.278.000 euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.