PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale».

Art. 2.
(Estensione dei casi di esonero dal pagamento del premio).

      1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «2. Il premio di cui al comma 1 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

          a) titolarità di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato:

          a) per l'articolo 1, in 96.000 euro per il 2006, in 225.000 euro per il 2007, in

 

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360.000 euro per il 2008 e in 496.000 euro a decorrere dal 2009;

          b) per l'articolo 2, in 900.000 euro per il 2006 e in 1.728.000 euro a decorrere dal 2007.

      2. Al complessivo onere di cui al comma 1, valutato in 996.000 euro per il 2006, 2.007.000 euro per il 2007, 2.142.000 euro per il 2008 e 2.278.000 euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.